Art. 6.
(Revisione delle misure delle quote
giornaliere di pena pecuniaria).

      1. Il Governo ridetermina, ad intervalli di tempo non inferiori a cinque anni, il

 

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limite minimo e massimo delle quote giornaliere, in relazione ad eventuali mutamenti di rilevanza non insignificante del potere d'acquisto del denaro.